Cardiec

Statuto

STATUTO

ASSOCIAZIONE CARDIOLOGI ED ECOGRAFISTI CLINICI VETERINARI

 “CARDIEC”

 

Art. 1 – Denominazione – Sede sociale

E’ costituita l’ Associazione Cardiologi ed Ecografisti Clinici Veterinari “CARDIEC”. La sede dell’Associazione è fissata presso il recapito del Presidente.

 

Art. 2 – Scopi istituzionali

L’Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Scopo principale dell’Associazione è quello di diffondere l’apprendimento e l’aggiornamento teorico-pratico degli aspetti medico scientifici della cardiologia e dell’ecografia clinica applicata agli animali e di altre discipline ad essa attinenti, attraverso collaborazioni con Università, Ordini professionali, Associazioni Scientifiche, Fondazioni, Laboratori scientifici di ricerche diagnostiche, Enti Pubblici, Aziende private e Pubbliche, in Italia ed all’estero.

L’Associazione potrà aderire a Comitati Nazionali ed Internazionali. Cardiec, al verificarsi dei presupposti richiesti per la affiliazione ad AIVPA,  (Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali)  accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive dei Comitati ed a tutte le disposizioni statutarie che si dovessero adottare.

 

Art. 3 – Durata

L’associazione ha durata  illimitata.

 

Art. 4 – Categorie di soci

L’Associazione è costituita dai soci che si dividono in:

 

– Soci Fondatori: sono i fondatori dell’associazione, in ordine alfabetico: Dott. Camali Giovanni, Dott.ssa Castellitto Christine, Dott. Ciocca Andrea, Dott. Ferrari Paolo, Dott.ssa Knafelz Patrizia, Dott. Maurizzi Andrea, Prof. Porciello Francesco, Dott.ssa Secchiero Barbara, Dott. Venco Luigi, Dott. Viroli Gianluca. Sono tenuti al versamento della quota associativa annua.

– Soci Ordinari: sono tutte le persone fisiche in possesso della laurea in Medicina Veterinaria, italiani e stranieri, le cui domande di associazione siano state accolte dal Consiglio Direttivo. Sono tenuti al versamento della quota associativa annua.

Ogni candidato all’ammissione come socio ordinario dovrà compilare un apposito modulo dal quale dovrà risultare:

– generalità complete, data di nascita, domicilio e indirizzo dell’ambulatorio, numero di telefono, P. IVA

– accettazione senza riserve dello Statuto dell’Associazione

– Soci Onorari : sono le persone fisiche o le Associazioni o gli Enti che sono state nominate dal Consiglio Direttivo per aver acquisito notevoli titoli di merito nel campo della cardiologia e della ecografia clinica. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

 

Art. 5 – Domanda di iscrizione

Il CD è tenuto a valutare la domanda di iscrizione all’Associazione. I soci fondatori ed ordinari sono tenuti a versare all’Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo associativo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno proposte dal Consiglio Direttivo e votate dall’assemblea. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione; è comunque facoltà degli aderenti all’Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. L’adesione comporta l’accettazione delle norme contenute nello statuto dell’Associazione, nonché delle disposizioni che saranno approvate dal Consiglio Direttivo e dalla assemblea degli associati.

 

Art. 6 – Decadenza dalla qualifica di socio

La qualità di associato si perde per esclusione e per recesso.

L’ esclusione dall’ associazione avviene nei seguenti casi:

– dimissioni volontarie;

– decesso;

– morosità;

– indegnità.

 

L’esclusione di un aderente può essere deliberata dal Consiglio Direttivo quando l’associato abbia contravvenuto agli obblighi del presente statuto, ovvero per l’esistenza di altri motivi che rendessero incompatibile la sua presenza tra gli iscritti dell’Associazione; in questo ultimo caso, la delibera di esclusione deve essere presa dal Consiglio Direttivo all’unanimità.

 

E’ causa di esclusione per indegnità , da effettuarsi mediante comunicazione scritta del Consiglio Direttivo, aver riportato condanne penali, essersi comportato indegnamente nei confronti di altre Associazioni scientifiche o dell’ Ordine professionale di appartenenza, o aver tenuto, all’interno della Associazione stessa, comportamenti contrari agli scopi ed alle finalità istituzionali o aver divulgato a terzi, per propri fini personali anche con l’ausilio di terze persone, informazioni atte a discreditare l’operato dell’associazione e degli associati, qualunque sia la qualifica.

 

L’associato può in ogni tempo recedere dall’Associazione inviando comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R.

L’associato dimissionario o escluso non ha diritto al rimborso dei contributi associativi.

Si stabilisce inoltre l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo.

La perdita della qualifica di associato, comporterà inoltre la perdita dei diritti relativi.

 

In caso di decesso dell’associato, gli eredi non hanno diritto di subentro nella qualifica di socio, a qualunque titolo.

Art. 7 – Obblighi dei soci

Gli aderenti all’Associazione si impegnano ad osservare il presente statuto e a prestare la loro collaborazione per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Associazione.

Ciascun associato ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.

Art. 8 – Bilanci

L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

 

Art. 9 – Organi sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

a. l’Assemblea degli aderenti all’Associazione;

b. il Consiglio Direttivo;

c. il Presidente;

d. la Commissione scientifica;

e. La Commissione elettorale;

f. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10 – Assemblea dei soci

L’Assemblea è composta da tutti gli iscritti.

Essa rappresenta la universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci , anche se non intervenuti e dissenzienti.

L’assemblea è convocata  dal Presidente dell’Associazione almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo entro il 30 aprile e contemporaneamente per l’approvazione del bilancio preventivo.

L’avviso di convocazione verrà inviata ai soci almeno quindici giorni prima la data fissata per l’adunanza mediante lettera raccomandata oppure con altra modalità che sia idonea ad assicurare la ricezione da parte degli aventi diritto.

L’Assemblea generale è convocata altresì ogniqualvolta il Presidente dell’Associazione o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno e quando due terzi degli associati lo richieda in forma scritta.

L’Assemblea delibera:

–       sul bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio;

–       sulle direttive generali dell’Associazione;

–       sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo.

Le eventuali proposte di modifica del presente statuto e scioglimento dell’Associazione possono essere discusse e deliberate solo dall’Assemblea straordinaria e solo se poste all’ordine del giorno.

Spetta al Presidente del Consiglio Direttivo constatare il diritto all’intervento in Assemblea.

Le deliberazioni dell’Assemblea generale vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal segretario della seduta.

Art. 11 – Rappresentanza in assemblea

L’Assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, o qualora questi lo richieda, dal Vice Presidente o dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

Le riunioni dell’Assemblea generale ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente almeno metà più uno degli associati. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero degli associati presenti. L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve indicare la data sia della prima convocazione che della seconda, che può essere indetta anche nello stesso giorno, purché ad una distanza di almeno un’ora dalla prima.

Per la validità delle riunioni dell’Assemblea generale Straordinaria, in prima convocazione sarà necessaria la presenza di metà più uno degli associati, in seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero degli associati.

Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza dei votanti. Non sono ammesse deleghe.

Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono deliberati con  il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

 

Art. 12 – Consiglio Direttivo

L’ Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da cinque (5) membri più il Past President, a cui competono i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, un Consigliere, un Consigliere-Tesoriere e un Consigliere-Segretario.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre (3) anni e sono rieleggibili.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per tutta la durata del loro incarico tranne il rimborso delle spese vive sostenute e certificate.

Qualora durante i tre anni addivenissero a dimissioni o venissero a mancare uno o più consiglieri, per qualunque causa, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti e così via.

 

Art. 13 – Riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è convocato dal Presidente dell’Associazione ogniqualvolta lo ritenga necessario o quando almeno uno dei suoi membri lo richiedano.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri; le decisioni del Consiglio sono valide quando ottengano l’approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell’Associazione. Le delibere del Consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente dell’Associazione e dal segretario della riunione. E’ ammesso il diritto di delega ad un altro componente del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Attività del Consiglio

Il Consiglio Direttivo:

a. è investito di tutti i più ampi poteri per l’ amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e per lo svolgimento dell’attività della stessa;

b. valuta le domande di ammissione ;

c. decide sulla esclusione dei soci secondo le modalità indicate nell’art. 6;

d. ha il compito di indire e patrocinare le manifestazioni scientifiche e culturali, redigere i regolamenti per l’attività dell’associazione;

e. avrà il compito di sovrintendere al lavoro degli uffici qualora questi siano costituiti, assumerne, nominare e licenziare il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni;

f. può affidare ai suoi membri, al segretario dell’Associazione, a terzi ed a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l’Assemblea decide di effettuare nell’interesse comune degli associati;

g. convoca l’assemblea generale dell’Associazione;

h. predispone il bilancio preventivo dell’Associazione nonché quello consuntivo da sottoporre entrambi all’approvazione dell’assemblea generale;

i. provvede tramite idonee forme di pubblicità alla comunicazione delle deliberazioni assembleari, dei rendiconti o bilanci.

Art. 15 – Il Presidente

Il Consiglio Direttivo e l’Assemblea sono presieduti dal Presidente e, in assenza di questo, da un suo delegato scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo, o dal Vice Presidente.
Il CD è il responsabile, nei 3 anni del  mandato, della politica, gestione e conduzione della società e della realizzazione del programma di fronte alla Assemblea dei soci.

Il Presidente:

–        ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;

–        può stipulare, in nome di CARDIEC contratti o accordi con Enti o Società che siano necessari per il regolare andamento della vita della Società ed alla realizzazione del programma del triennio;

–       sovrintende e coordina le attività della commissione scientifica.

–       Presenta, per l’approvazione all’Assemblea Generale, la relazione annuale sulle attività svolte dal Consiglio Direttivo

Il Presidente può avvalersi del contributo di consulenti o di apposite commissioni nominati di comune accordo con il Consiglio Direttivo.

In caso di parità nelle votazioni che hanno luogo nel consiglio direttivo il voto del Presidente vale doppio.

Alla fine del suo mandato egli assume la carica di Past President con diritto di voto.

Art.16 – Commissione scientifica

La Commissione scientifica, formata da un numero di componenti stabilito dal Consiglio Direttivo, è l’organo di consulenza tecnico – scientifica, che ha il compito di formulare al Consiglio Direttivo proposte inerenti l’aggiornamento scientifico-culturale, la comunicazione, l’educazione e formazione, la competenza, la promozione, l’accreditamento e l’assicurazione della società, organizzando, gestendo e realizzando i programmi ed i progetti approvati dal Consiglio Direttivo.

E’ diretta da un Direttore scientifico e coordinata da un Coordinatore scientifico, entrambi nominati dal Consiglio Direttivo.

Dato lo specifico carattere scientifico dell’ Associazione virtualmente ma tecnicamente divisa in competenze addominali e cardiologiche, può essere previsto uno sdoppiamento della Commissione Scientifica in dipartimento (sezione, gruppo, ecc) addominale e cardiologico.

I componenti della commissione scientifica durano in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Commissione elettorale

La commissione elettorale, rappresentata dai Soci Cardiec in regola con la quota associativa annuale, elegge il nuovo Consiglio Direttivo deliberando con la maggioranza dei voti espressi dai presenti.

I soci che intendono proporre la loro candidatura possono presentarla fino al giorno stesso delle elezioni.

Art.18 – Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è composto da tre (3) persone nominate dal Consiglio, non facenti parte del Consiglio Direttivo né del Collegio dei Revisori dei Conti, e dirime le eventuali controversie tra gli associati o tra uno o più di essi e l’Associazione. La nomina avviene solo in presenza di controversie da giudicare.

Art. 19 Collegio dei Revisori dei Conti

E’ costituito da tre (3) persone nominate dal Consiglio e durano in carica tre anni.

Art.20 – Esercizi sociali

Gli esercizi dell’Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno ed entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo si riunisce per la predisposizione del rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea; contestualmente dovrà predisporre il rendiconto preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

I rendiconti debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 21– Patrimonio sociale

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

a) i beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo costituiscono il Fondo Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del codice civile;

b) le somme accantonate;

c) qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo;

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative annuali;

b) dai proventi per prestazioni di servizi ad associati o a terzi legate alle varie attività di gestione;

c) dai contributi volontari ricevuti durante raccolte pubbliche occasionali, lasciti, donazioni;

d) da ogni altro provento pervenuto a titolo legittimo.

Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale .

In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dell’associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione che persegue gli stessi scopi di utilità sociale.

Art. 22 – Disposizioni generali

Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle norme che disciplinano le associazioni

Letto ed approvato dai comparenti.

Bentivoglio (BO), 02 febbraio 2013